Prove e scrutini di agosto

Visto l'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale numero 80 del 2007 che recita:
“In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.”
Vista l'ordinanza ministeriale numero 92 del 2007, articolo 8 comma 2:
“Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe.”
E l'articolo 8 comma 6 sempre della OM 92 del 2007:
“La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale.”
Questo significa che durante le prove di recupero del debito formativo di agosto devono partecipare insegnanti dello stesso consiglio di classe e durante gli scrutini differiti devono partecipare gli insegnanti del consiglio di classe.

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